domenica 18 novembre 2012

Verbale del consiglio comunale del 16 novembre 2012

inizio ore 18:30

Consiglieri presenti:
Marchio', Carneglia, Presot Alessandro, Pizzolato, Colpo, Boscarol, Palamin, Bolletti, Dominutti, Cora', Dean, Marega, Miorin, Ritossa, Pusateri
Assente  Solimene (Italia dei valori)
Giunta comunale:
Marchesan, Gracalich, Moretti, Negrari, Rossi, Sindaco Presot

Ordine del giorno



1- comunicazioni del sindaco

2- approvazione verbale seduta precedente
Favorevoli 9 -(Sinistra per Staranzano, Pd)
Astenuti  6 (Staranzno partecipa, Pdl, Lega nord, Fli.

3- presa d' atto di non pervenute osservazioni e/o opposizioni e conseguente approvazione della variante n. 14 al PRGC

Si tratta della variazione al piano regolatore per la concessione dell'area per la realizzazione della sede dell' associazione "La cuccia"
Il sindaco comunica all' assemblea che era stato richiesto alla azienda sanitaria il parere tecnico riguardo le possibili controindicazioni dal punto di vista sanitario che e' arrivato in questi giorni e con stupore il parere all' insediamento e' negativo.
Il sindaco propone di ritirare il punto all' odg per approfondire la questione, anche se viene sottolineato che il parere non e' vincolante ai termini di legge.
L' assemblea approva e il punto viene ritirato.

4- Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare PDL in data 13 giugno 2012

Si tratta di un odg relativo alla proposta di costituzione di una commissione fra i tre comuni per elaborare una proposta di  fusione  dei  tre  comuni.
Il testo presentato il 13 giugno è stato rielaborato dalla data di presentazione, portando in votazione del consiglio comunale il testo che segue:





                                               Il Consiglio Comunale di Staranzano

Considerata   la  mozione  presentata  dal  gruppo  consiliare  PDL  che  propone  di  avviare  l'iter procedurale per la fusione con i comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari;

Preso atto che, a seguito dell'approvazione in questo consesso della mozione dd. 15.12.11, con cui il Comune di Staranzano lanciava la proposta di avviare un processo condiviso con i comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari per un percorso di maggiore integrazione delle tre municipalità, anche nei due comuni vicini i consigli comunali hanno approvato documenti analoghi, impegnando le rispettive amministrazioni  ad intraprendere  un processo di condivisione  di progettualità comuni che facciano col tempo  maturare  in materia naturale  la nascita di una municipalità  diffusa e più ampia di quella attuale;

Valutata la proposta inviata dal Sindaco di Monfalcone Silvia Altran di costituire una commissione interconsiliare,   composta   dai  capigruppo   di  tutte  le  forze  politiche   presenti  nei  tre  consigli comunali,  coordinata  dal  Presidente  del  Consiglio  comunale  di  Monfalcone,  con  il compito  di discutere le linee di indirizzo di nuove forme di aggregazione  tra i tre comuni, indicando la fusione come un approdo possibile del percorso di confronto;

Richiamati in questa sede i contenuti della mozione approvata da questo consiglio il 15.12.11, e ritenendo  che,  a  un  anno  di  distanza,  gli  obiettivi   allora  indicati  richiedono  oggi  maggiore convinzione e decisione nella prospettiva di un progetto concreto che veda tutto il territorio mandamentale unito in un'unica prospettiva di valorizzazione sociale ed economica, sotto le vesti di un'unica municipalità;

Osservato che la crisi economica in atto, che ha visto aggravarsi le condizioni economiche del paese e dei cittadini  e che  non sembra  ancora destinata  ad esaurirsi, impone  a tutti decisioni  rapide e concrete,  che  mettano  da  parte  particolarismi  e  rendite  di  posizione  e  pianifichino  una  nuova struttura  di governo del territorio dei tre comuni che metta assieme risorse umane ed economiche con l'obiettivo  di dare vita a una nuova e più grande  municipalità  che sia in grado di costituire il motore della ripresa e dello sviluppo del nostro territorio;

Rilevato che il dibattito sulla riforma degli enti locali ha già visto negli ultimi mesi l'istituzione Comune al centro di ipotesi innovative, che vedono in municipalità più grandi e strutturate il perno del futuro governo del territorio, e che, in conseguenza,  appare necessario che un territorio ricco e avanzato come il nostro si proponga come possibile laboratorio di esperienze di governo territoriale innovative e più avanzate, che evitino anche il pericolo di subire riforme calate dali'alto  senza che le comunità locali possano essere protagoniste del proprio futuro;

Osservato che, in conseguenza,  appaiono superate le fasi di studio ed analisi della situazione ed è, invece, necessario costruire un percorso che dia vita ad un progetto concreto ed attuabile di fusione dei tre comuni;
Il Consiglio comunale, condivise le considerazioni in premessa,

                                                                     approva

la proposta di costituzione di una commissione  intercomunale composta  dai rappresentanti  di tutti gruppi consiliari dei tre comuni, coordinata dal Presidente  del Consiglio comunale di Monfalcone, ed  allargata  ai  tre  sindaci  dei  comuni  interessati, vincolando  il proprio  assenso  a due  precise condizioni:
1-  la commissione  avrà mandato di predisporre, con l'ausilio dei tecnici interni dei tre comuni e  l'eventuale supporto  di  esperti  esterni,  una  proposta  di  fusione  dei  tre  comuni  che rappresenti l'articolazione amministrativa  e organizzativa  dei tre comuni, le questione logistiche relative alla dislocazione degli uffici e dei servizi della nuova municipalità e la denominazione del nuovo Comune, da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali per l'avvio dell'iter legislativo di fusione;
2-  tale progetto dovrà essere completato e trasmesso  ai rispettivi consigli comunali entro e non
oltre  il 30 giugno 2013;
                                                         dà mandato al Sindaco,

di rispondere positivamente  alla proposta del Sindaco di Monfalcone nei termini e alle condizioni sopracitate,  trasmettendo  il testo  del  presente  ordine  del  giorno  ai  Sindaci,  agli  Assessori  e ai Consiglieri comunali di Monfalcone e Ronchi dei Legionari.
 





Staranzano partecipa presenta una modifica integrativa all' odg che va a modificare il testo in votazione nella seguente maniera:


DOPO LE PREMESSE INIZIALI:

                                                                        approva

la proposta di costituzione di una commissione intercomunale composta dai rappresentanti di tutti
gruppi consiliari dei tre comuni, coordinata dal Presidente del Consiglio comunale di Monfalcone,
ed allargata ai tre sindaci dei comuni interessati, vincolando il proprio assenso a due precise
condizioni:
1- la commissione avrà mandato di predisporre, con l'ausilio dei tecnici interni dei tre comuni
e l'eventuale supporto di esperti esterni, una proposta (di fusione dei) di collaborazione fra i tre comuni che rappresenti l' articolazione amministrativa e organizzativa dei tre comuni, le questione
logistiche relative alla dislocazione degli uffici e dei servizi della nuova municipalità e la
denominazione del nuovo Comune, da sottoporre all'approvazione dei consigli comunali per l’ eventuale (l') avvio dell'iter legislativo (di fusione) relativo alla scelta fatta (aggregazione, unione o fusione);
2 - la commissione avrà anche il compito di avviare un processo di informazione e consultazione dei cittadini, tenuto anche conto che la scelta della futura collaborazione fra i tre comuni sarebbe opportuno sottoporla a referendum;

(2) 3 - tale progetto dovrà essere completato e trasmesso ai rispettivi consigli comunali entro e non
oltre il 30 giugno 2013;
                                                       dà mandato al Sindaco,

di rispondere positivamente alla proposta del Sindaco di Monfalcone nei termini e alle condizioni
sopracitate, trasmettendo il testo del presente ordine del giorno ai Sindaci, agli Assessori e ai
Consiglieri comunali di Monfalcone e Ronchi dei Legionari.

La modifica presentata mira a proporre un avvio dell' iter che permetta la più ampia partecipazione dei cittadini, premessa già contenuta nell' testo originale, ma che a nostro avviso necessita di un rafforzamento del concetto di partecipazione popolare fin dalle prime battute, non vincolando i lavori della commissione intercomunale sulla traccia della fusione, ma che contempli le tre possibilità, ovvero aggregazione, unione o fusione.
L' assemblea dopo discussione che si orienta ad una maggiore incisività del documento, tenendo conto di quale sia stato nel passato la difficoltà delle relazioni fra comuni in sede ci Città mandamento, e ritenendo necessaria una proposta che delinei in modo netto i compiti della commissione, ritenendo comunque plausibili le modifiche proposte chiede a SP se sia necessario votare la proposta di modifica.

La proposta viene ritirata e il documento è approvato all' unanimita'

5- mozione presentata dal gruppo consiliari Pd- Italia dei valori e Sinistra per Staranzano sulla tutela del vero "made in Italy" agroalimentare.


Dopo l' illustrazione del relatore Pizzolato che spiega il contenuto dell' odg che mira ad una maggior tutela del prodotto agroalimentare, l' odg vienne approvato all' unanimità

6- interrogazioni, interpellanze e mozioni

Presentazione Odg del gruppo Staranzano partecipa sulla centrale A2a


Considerato che la centrale termoelettrica di Monfalcone, nel prossimo marzo 2013, in forza di una normativa europea, sembra dover dismettere i gruppi alimentati ad olio combustibile;

valutato che il piano industriale presentato in data 8/11/2012 da A2A non è esaustivo nell'esplicitare le intenzioni della società nei riguardi della centrale termoelettrica di Monfalcone;

constatato che il protocollo di intesa sottoscritto dal comune di Monfalcone, Provincia di Gorizia e Regione Friuli Venezia Giulia con la proprietà (allora ENDESA) risalente al 2004 prevedeva l’opzione della metanizzazione dei due gruppi a olio combustibile;

allarmati dalla mancanza di un piano energetico nazionale e regionale che dia indicazioni chiare sulle modalità di sviluppo della produzione energetica nel nostro paese, che lascia unicamente spazio alla libera iniziativa imprenditoriale basato sulla convenienza economica ma non necessariamente sensibile alle esigenze della salute delle persone e dell’ ambiente;

tenuto conto che l'impatto ambientale della centrale termoelettrica di Monfalcone ricadono su tutto il territorio del mandamento

ricordato che dovere inderogabile del Sindaco è quello della tutela della salute dei propri cittadini;

                                                            da mandato al sindaco

di promuovere ed attivare, anche attraverso la collaborazione con gli altri consigli comunali del mandamento,  tutte le azioni atte alla salvaguardia della salute dei cittadini e al rispetto del protocollo sottoscritto nel 2004.
 



Presentazione Odg Sinistra per Staranzano -Riconoscimento delle unioni civili. Approvazione regolamento.


Il sottoscritto, Fabio Marchiò,  Consigliere comunale della lista civica "Sinistra per Staranzano - Sel" propone il seguente schema di deliberazione affinché venga iscritto all’ordine del giorno del Consiglio comunale nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.
                                               IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso che:
    la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano - o non si possono concretare - nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura;
    che ai sensi dell’art. 1 dello Statuto del Comune di Staranzano "Il Comune di Staranzano é l'ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, senza distinzioni di sesso, di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, sociali e fisiche; ne tutela la salute, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico (..)"   
atteso che:
- già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”;
- con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale “è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”;
- da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell’art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla “vita familiare”, del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all’autorità giurisdizionale;
- la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce “vita familiare” protetta dall’art. 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04).
- la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;
- ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
- spetta al Parlamento emanare una legge in materia, onde evitare possibili discriminazioni e trattamenti arbitrari per quanto riguarda questioni centrali come le eredità, l’obbligo reciproco di assistenza, la possibilità della comunione dei beni, le pensioni di reversibilità … 
- il Comune riveste, comunque, un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;
- il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale;
- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;   
ritenuta
- pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un "vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico);
visti
·         gli artt. 2, 29 e 117, primo comma, Cost.;
·         la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale;
·         la sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di Cassazione, I Sezione civile;
·         l’art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani;
·         la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
·         la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
·         l’art. 4 del D. P. R. n. 223 del 1989
·         il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo agli artt. 42 e 43;
·         l'art 18  del regolamento di funzionamento del consiglio comunale

DELIBERA
- di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- di inviare ai Presidenti di Camera e Senato e ai Capigruppo Consiliari di Camera e Senato copia dell’odg, al fine di sollecitare un intervento legislativo in tale senso.
- di inviare tale atto ad altri Enti (Ambito Socio Sanitario, Ater, ..) su cui potrebbero ricadere decisioni conseguenti a tale Regolamento.

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
Articolo 1 - Istituzione del registro delle unioni civili
E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Staranzano per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento.
Articolo 2 - Attività di sostegno delle unioni civili
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili “due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (ai sensi dell’articolo 4, comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
a) casa;
b) sanità e servizi sociali;
c) politiche peri giovani, genitori e anziani;
d) sport e tempo libero;
e) formazione, scuola e servizi educativi;
f) diritti e partecipazione;
g) trasporti.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tale aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.
5. All’interno del Comune di Sancanzian d'Isonzo, chi si iscrive al Registro è equiparato al “parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto” ai fini della possibilità di assistenza.
Articolo 3 - Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo
1 L’Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall’art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall’art. 29 della Costituzione.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.
Articolo 4 - Iscrizione nel Registro
1.      Possono chiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Staranzano.
2.      Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente agli interessati.
3.      L’iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della separazione personale sull’atto di matrimonio.

Articolo 5 - Cancellazione dal Registro

1.      Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di San Canzian d'Isonzo determina la cancellazione d’ufficio dal Registro.
2.      Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3.      Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all’altro componente una comunicazione.



La seduta viene sciolta alle ore 20:15


Andrea Corà



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